Chi la chiama maternità facoltativa, chi congedo parentale ma sono sono la stessa identica cosa? Assolutamente si!
Si tratta del periodo di astensione facoltativo dal lavoro, concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali. Vediamo insieme come ottenere questo beneficio.
Come fare domanda: a chi rivolgersi?
Per poter usufruire della maternità facoltativa o congedo parentale, è necessario farne richiesta.
E’ possibile presentare la domanda rivolgendosi all’INPS, chiamando il contact center dell’ INPS al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da cellulare (a pagamento secondo il tuo piano tariffario), recandoti agli enti di patronato oppure online attraverso il sito ufficiale dell’INPS
Quando presentare la domanda?
La domanda va presentata entro il compimento dei 12 anni del bambino e va fatta prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto.
Se presenti la domanda dopo che hai iniziato il congedo, ti saranno pagati solo i giorni successivi alla data di presentazione della domanda.
Ad esempio, se cominci il periodo di congedo l’1 aprile ma presenti la domanda il 10 aprile, ti verranno pagati solo i giorni dal 10 aprile in avanti.
Chi può fare domanda
La maternità o paternità è rivolto alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti con un rapporto di lavoro in corso. Nella maggior parte dei casi, l’indennità sarà anticipata direttamente dal tuo datore di lavoro.
Invece, se sei un’operaia agricola a tempo determinato, se hai un contratto stagionale a termine, se sei una lavoratrice dello spettacolo a tempo determinato, oppure sei iscritta alla Gestione Separata o sei una lavoratrice autonoma, la tua indennità verrà pagata da INPS.
La domanda può anche essere richiesta se sei una madre adottiva o affidataria, usufruendo del diritto al congedo parentale con le stesse modalità di un genitore naturale.
In tal caso, ricorda: dovrai presentare la domanda entro i primi 12 anni dall’ingresso di tuo figlio in famiglia. Inoltre, a prescindere dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, devi presentare la domanda entro e non oltre il compimento della sua maggiore età.
Chi non può usufruirne della maternità
Non possono usufruire dell’indennità di congedo ci si trova in stato disoccupazione o sospensione, di lavoratore domestico oppure di lavoratore a domicilio.
I padri possono richiedere il congedo parentale?
Certo. Anche i padri possono richiedere il congedo parentale. Se sei un papà, tieni presente che potrai scegliere anche di richiedere il congedo nello stesso periodo dell’astensione obbligatoria della mamma di tuo figlio (che per lei inizia il giorno dopo il parto) e quindi il vostro congedo avverrà contemporaneamente. Potrai richiedere il congedo anche se la madre di tuo figlio non lavora.
Quanto dura la maternità facoltativa
La durata del congedo parentale cambia a seconda di chi ne fa richiesta.
Per una madre il periodo di congedo è di massimo 6 mesi.
Per un padre il periodo è di 7 mesi. L’INPS dà l’opportunità di usufruire del congedo in un periodo continuativo oppure frazionato di almeno 3 mesi. Se sei padre quindi, per esempio, puoi decidere se esaurire i 7 mesi tutti insieme oppure spezzettarli in due periodi brevi di 3 mesi e l’ultimo periodo di un mese.
Se sei un genitore solo, madre o padre, il periodo è di massimo 10 mesi.
A quanto ammonta la retribuzione
La retribuzione della maternità-paternità cambia in funzione degli anni di vita del bambino al momento in cui si presenta la domanda.
Se la richiesta del congedo avviene entro i primi 6 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) pagheranno il 30% della retribuzione media giornaliera, che verrà calcolata in base alla retribuzione dell’ultimo mese in cui si è lavorato.
Quindi per esempio, se richiedi il congedo a ottobre e la tua retribuzione media giornaliera di settembre era di 100 euro, INPS ti pagherà 30 euro al giorno.
Attenzione, se il congedo avviene dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), non hai diritto a ricevere nessun pagamento, ma puoi richiedere comunque il periodo di astensione dal lavoro seppur non retribuito.
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