Ministero della Salute: il via libera al benessere degli animali da compagnia

animali

Via libera agli spostamenti, anche extra-regionali, di animali da compagnia. Lo ha chiarito il Ministero della salute con la nota del 15 maggio 2020 emanata dalla Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF). Le movimentazioni autorizzate riguardano tutti i trasporti attinenti alle attività già permesse dal DPCM del 26 aprile 2020, nonché tutte quelle motivate dalla necessità di tutelare la salute e il benessere animale.

Tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e, ovviamente, delle altre norme di settore.

Sono permesse vendite e adozioni di animali domestici

Il Ministero ha ribadito la possibilità di procedere con la vendita al dettaglio di piccoli animali domestici e, pertanto, sono permessi i movimenti connessi a questo tipo di commerci. Nel rispetto delle norme sono riaperte le adozioni degli animali ospitati in canili/rifugi e negli allevamenti amatoriali. Nel caso in cui l’animale sia destinato ad una adozione in altra Regione o Stato membro, dovranno essere utilizzati trasportatori autorizzati.

Movimentazioni degli animali ammesse

Con riferimento specifico al trasporto degli animali sono autorizzati tutti quelli connessi alle attività permesse dal DPCM del 26 aprile 2020, nonché tutte quelli motivati dalla necessità di tutelare la salute e il benessere animale. Rientrano tra le movimentazioni ammesse, anche a livello extra-regionale, quelle idonee a permettere il corretto svolgimento delle attività di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti.

Per quanto riguarda le attività ludico sportive, infatti, è consentita la movimentazione di equini, consentendo ai proprietari e agli affidatari l’accesso a circoli sportivi e maneggi. Analogamente, potranno svolgersi anche le attività ludico sportive che coinvolgono i cani.

La legittimità di tutte le movimentazioni previste, sia di animali rimasti bloccati nei due mesi di lockdown sia di quelle che si renderanno necessarie in futuro, è sorretta da due ordini di giustificazione:

  •  è riconducibile ad attività che il DPCM 26 aprile 2020 non ha sospeso;
  •  è motivata dalla necessità di tutelare la salute e il benessere animale.

Consentite le terapie assistite con gli animali (TAA)

Infine, sono consentite le terapie assistite con gli animali (TAA). Questo tipo di attività dovranno comunque essere vietate ai soggetti sottoposti a provvedimenti sanitari per COVID-19 e nei casi in cui si utilizzino animali provenienti da nuclei dove sono stati ravvisati casi sospetti o confermati di COVID-19.

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Fonte: Ministero della Salute




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